Compensazione voli in ritardo: la nuova pronuncia della Corte UE sul diritto dei passeggeri

26 Gennaio 2024 | Sportello consumatore, Viaggi e Turismo

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha emesso una nuova pronuncia riguardo al diritto alla compensazione pecuniaria per i passeggeri dei voli in ritardo. In questa sentenza, la Corte ha stabilito che non c’è diritto a compensazione pecuniaria forfettaria nel caso in cui un passeggero non si presenti all’imbarco di un volo arrivato con un ritardo prolungato. Lo stesso principio si applica anche quando l’acquisto di un biglietto su un volo alternativo consente di arrivare a destinazione con meno di tre ore di ritardo.

L’oggetto della controversia

La controversia alla base di questa decisione riguarda due voli operati dalla compagnia aerea Laudamotion, che collegavano Düsseldorf a Palma di Maiorca. Era stato annunciato un ritardo di oltre tre ore per entrambi i voli. Due passeggeri, preoccupati di non arrivare in tempo a un appuntamento di lavoro, hanno deciso di non utilizzare il volo. Il primo passeggero è arrivato a destinazione con un ritardo di 3 ore e 32 minuti, mentre il secondo ha prenotato autonomamente un volo alternativo, raggiungendo la destinazione con meno di tre ore di ritardo rispetto al volo originario.

La sentenza della Corte Ue

In risposta a due azioni legali intentate contro la compagnia aerea per ottenere la compensazione pecuniaria di 250 euro prevista dal regolamento sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, la Corte di giustizia dell’UE ha emesso la sua sentenza. La Corte ha affermato che per applicare il diritto alla compensazione, i passeggeri devono essere rimborsati solo quando il ritardo è pari o superiore a tre ore e comporta una perdita di tempo irreversibile.

La Corte ha sottolineato che un passeggero che non si è presentato all’aeroporto probabilmente non ha subito una perdita di tempo.

Anche se il volo presenta un ritardo prolungato, il passeggero è comunque tenuto a presentarsi all’accettazione, a meno che non venga cancellato. Inoltre, la Corte ha affermato che un passeggero che volontariamente sceglie di non utilizzare il volo prenotato e raggiunge la destinazione finale con meno di tre ore di ritardo non ha diritto a compensazione pecuniaria per i disagi subiti nel trovare un volo alternativo.

Gli effetti giuridici

La Corte quindi ha respinto la richiesta di compensazione pecuniaria forfettaria per i passeggeri in questione, poiché non avevano subito una perdita di tempo irreversibile.

Questa pronuncia aggiunge ulteriori dettagli alla giurisprudenza in materia di trasporto aereo e diritti dei passeggeri, delineando le condizioni favorevoli in cui i passeggeri possono richiedere la compensazione pecuniaria in caso di voli in ritardo.

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