Dal 30 giugno 2023, gli utenti avranno l’obbligo di procedere ad una conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’Autorità, che sarà gratuito e online, prima di portare i propri problemi e controversie con il fornitore idrico e del telecalore davanti a un giudice. Se le parti raggiungono un accordo, questo avrà valore esecutivo. In caso di insuccesso nella conciliazione, sarà indispensabile aver effettuato il tentativo di conciliazione per poter successivamente rivolgersi al giudice.
La conciliazione diventerà obbligatoria per i settori idrico e telecalore, estendendo cosi le tutele già presenti per l’energia elettrica e il gas. Negli ultimi sei anni, le domande di conciliazione nell’ambito energetico sono raddoppiate, raggiungendo nel 2022 un tasso di risoluzione positiva del 69%.
Anche le domande nel settore idrico sono aumentate significativamente, passando da oltre 300 nel 2018 a oltre 3000 nel 2022. Il Servizio Conciliazione di ARERA ha permesso ai clienti di risolvere le controversie con i fornitori e di ottenere o risparmiare complessivamente 21 milioni di euro nell’anno precedente.
Come funziona il servizio
Dal 30 giugno, gli utenti del servizio idrico e del telecalore dovranno obbligatoriamente utilizzare il Servizio Conciliazione per risolvere le controversie non risolte con il reclamo al fornitore. Questo servizio gratuito è accessibile tramite il sito conciliazione.arera.it o tramite l’app dedicata.
Per presentare una domanda di conciliazione, è necessario attendere almeno 50 giorni dall’invio del reclamo nel settore idrico e 40 giorni nel telecalore in caso di mancata risposta o risposta insoddisfacente. Alcune tematiche, come il bonus idrico, le questioni tributarie o fiscali e la qualità della risorsa, sono escluse dalla conciliazione.
A partire dal 1° gennaio 2024, i gestori del settore idrico e gli operatori del telecalore dovranno indicare chiaramente sul loro sito web, nei nuovi contratti e nelle risposte ai reclami, le modalità di attivazione del Servizio Conciliazione e di altri organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a cui partecipano gratuitamente.
In alternativa al Servizio Conciliazione di ARERA, è possibile utilizzare organismi ADR e Camere di commercio che rispondono ai requisiti del Codice del consumo e sono registrati presso l’Autorità.
Per ulteriori informazioni: https://www.arera.it/it/com_stampa/23/230601.htm