Il contratto dei servizi turistici

5 Agosto 2022 | Commercio

Gli anni appena trascorsi con gravi limitazioni alla possibilità di spostarsi – per le problematiche legate alla pandemia Covid 19 – hanno suscitato un rinnovato interesse verso il settore turistico.

Il settore dei servizi turistici (intendendo per questi i pacchetti di viaggio, la locazione, i biglietti per il trasporto aereo/ferroviario/nautico) rappresentano un comparto significativo delle spese dei consumatori, che spesso, attirati dalla opportunità di una sospirata vacanza, non prestano attenzione ai rischi connessi.

Proprio le conseguenze della pandemia, con cancellazione di viaggi e le restrizioni ai trasferimenti, hanno permesso di evidenziare le problematiche legate alla tutela dei diritti dei consumatori in periodo Covid, in quanto sono venute meno alcune tutele che si immaginavano consolidate e che erano contenute nel Codice del Turismo, ossia il D. Lgs 79/2011 che ha riscritto le disposizioni già contenute in materia nel Codice del Consumo espressamente abrogando gli articoli 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

La normativa emergenziale in materia di turismo è stata copiosa.

Ad esempio si consideri l’art. 88 bis, comma 6°, l. 24 aprile 2020, n. 27 – che dispone la “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi” -, il quale prevede che i soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, nonché gli intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della suddetta situazione emergenziale epidemiologica (nonché gli altri soggetti indicati nel comma 1°) «possono esercitare, ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, o negli Stati dove è impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19».

Tale disposizione, per quanto specificatamente riguarda i consumatori, dispone che, in caso di recesso, l’organizzatore, «in alternativa al rimborso previsto dall’articolo 41, commi 4 e 6, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno – poi prorogato dalle legge n. 15 del 25/02/2022 in trenta mesi–  dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante».

E’ semplice evidenziare che dette disposizioni introducono una temporanea deroga all’art. 41, 4° comma, d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 (recante il codice del turismo, nel testo modificato dal d.lgs. 21 maggio 2018, n. 62, in attuazione della dir. 2015/2302/UE), secondo cui «in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione, il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, prima dell’inizio del pacchetto, senza corrispondere spese di recesso, ed al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, ma non ha diritto a un indennizzo supplementare».

Per cercare di risolvere i problemi legati ad una possibile incompatibilità della norma sopra richiamata con la direttiva europea 2015/2302/UE – motivo per cui erano state aperte due procedure di infrazione nei confronti dell’Italia, procedure poi archiviate –  la l. 17 luglio 2020, n. 77, ha modificato le norme sui vouchers di cui all’art. 88 bis, l. n. 27/2020, emessi a fronte di recessi, esercitati entro il 31 luglio 2020, dai rapporti negoziali instaurati con effetto dall’11 marzo al 30 settembre 2020: 1) la durata di questi è elevata da dodici a diciotto mesi dall’emissione, consentendo l’utilizzo pure per la fruizione dei servizi successivamente al termine di validità,  a condizione che le prenotazioni siano effettuate entro i diciotto mesi; 2) ancora più importante, si dispone che  i vouchers non utilizzati né impiegati nella prenotazione dei servizi turistici devono essere integralmente rimborsati per l’importo versato, entro quattordici giorni dalla loro scadenza, fissata in diciotto mesi dall’emissione per i pacchetti turistici ed in dodici mesi dall’emissione per i titoli emessi in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o estere (art. 88 bis, comma 12° bis, introdotto dall’art. 182, comma 3° bis, d.l. 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla l. 17 luglio 2020, n. 77).

I consumatori che ancora non l’abbiano fatto possono, quindi, attivarsi per ottenere il rimborso delle somme versate a fronte dell’emissione dei vouchers non utilizzati entro i periodi sopra richiamati.

Tale ultima soluzione è compatibile con la Raccomandazione della Commissione UE 2020/648 del 13 maggio 2020.

Interessante un esempio in merito di biglietti aerei. E’ indubbio che, nel caso di cancellazione dei voli a causa della pandemia, sussistono i presupposti per l’applicazione della disciplina della risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione come  dispone l’art.1463 c.c. secondo cui “Nei contratti a prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito”. Ciò in quanto il contratto di trasporto è un contratto a prestazioni corrispettive in cui a fronte del servizio di trasporto reso dal vettore, l’utente si impegna al pagamento del costo del viaggio.

Il venir meno del servizio, oggetto del contratto, a causa della sopravvenuta emergenza sanitaria da Covid-19 che ha indotto eventualmente la compagnia aerea alla cancellazione dei voli acquistati, rende impossibile l’esecuzione dell’intera prestazione e giustifica la richiesta di risoluzione del contratto con conseguente riconoscimento del diritto alla restituzione del corrispettivo versato al vettore.

Per quanto riguarda, invece, il caso dei pacchetti turistici si segnala che è stata accolta dai Tribunali la richiesta di rimborso della somma utilizzata per l’acquisto di un pacchetto turistico avente ad oggetto una crociera nei Caraibi con soggiorno nella Repubblica Dominicana nel marzo 2020, atteso che la chiusura degli ingressi nel Paese di destinazione aveva reso impossibile il godimento del pacchetto turistico. Anche in questo caso l’accoglimento della richiesta di rimborso si fonda sulla determinazione legale della sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1463 c.c., prevista dal decreto emergenziale, d.l. 2 marzo 2020, n. 9, relativo all’emergenza Covid-19 , che prevede espressamente il diritto al rimborso, o emissione di un voucher, per i consumatori che hanno acquistato pacchetti di viaggio [art. 28, comma 1, lett. f)].

Concludiamo con un riferimento alle così dette locazioni turistiche.

Per locazione turistica si intende un contratto per l’uso di un immobile per finalità turistiche: ossia per un periodo specifico “contratto turistico” (di consueto 15 giorni estivi e/o invernali), ovvero per un mese o, ancora, per l’intera durata della stagione, ossia “contratto stagionale o di villeggiatura”.

Se il servizio è reso da un soggetto imprenditore questo dovrà fornire tutte le garanzie proprie di chi esercita una attività commerciale.

L’articolo 1 della legge 431/1998 dispone che «le previsioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4 bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche»: pertanto – come dispone l’art. 53  del Dlgs 79 del 21 giugno 2011 “Codice del turismo”- gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, posti in qualsiasi luogo anche non a “vocazione turistica”, sono regolati dalle disposizioni del Codice civile in tema di locazione (artt. 1571 e ss cc).

In questi casi il canone di affitto è libero ed il contratto – da redigere per iscritto – non è soggetto a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate solo se il periodo non supera in totale i 30 giorni annui.

Al termine della locazione il contratto si intende risolto e l’immobile deve essere liberato dal conduttore senza indugio, proprio perché il contratto non è stipulato per sopperire ad esigente abitative primarie.

Interessante notare che il servizio turistico ha anche una sua precisa conseguenza quando il servizio reso non sia adeguato allo scopo, finendo per “rovinare” la vacanza.

Oltre alla restituzione di quanto versato per servizi non resi o resi in maniera non adeguata, il consumatore ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata, inteso come disagio psicofisico conseguente alla mancata realizzazione della vacanza programmata, derivante dall’aver patito stress, disagio e sofferenza per il comprensibile stravolgimento delle aspettative, della qualità e della serenità della vacanza.

Ciò vuole dire che la prova del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, inteso come disagio psico -fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell’inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici del consumatore, desumibili, peraltro, dalla mancata realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta realizzazione della “finalità turistica” e dalla concreta regolamentazione contrattuale delle attività e dei servizi prestati, essenziali alla realizzazione dello scopo vacanziero. Quanto alla liquidazione, il danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, secondo quanto espressamente previsto in attuazione della direttiva n. 90/314/CEE, costituisce uno dei casi previsti dalla legge ai sensi dell’art. 2059 c.c. di pregiudizio risarcibile, sicché spetta al Giudice procedere alla valutazione della domanda risarcitoria alla luce dei generali precetti di correttezza e buona fede e alla considerazione dell’importanza del danno, fondata sul bilanciamento, per un verso, del principio di tolleranza delle lesioni minime e per l’altro, della condizione concreta delle parti: il tutto correlato al tempo inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.

Avv. Luca Cattalano